Il Decreto Crescita 34/2019 ha stabilito che, nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, non saranno applicate le sanzioni previste in caso di ritardo nell’invio dei dati a condizione che la trasmissione telematica venga effettuata entro e non oltre il mese successivo a quello in cui viene effettuata l’operazione , fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto, riportati nell’articolo 12- quinques, DL n.34/2019. Il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica decorre dal 1° luglio 2019 per i sogetti con un volume di affari superiore ai 400mila euro, dal 1° gennaio 2020 invece per tutti gli altri. Il termine delle operazioni di luglio quindi, era fissato da decreto per il 31 di agosto, tuttavia trattandosi di sabato e dato che il giorno successivo feriale, il termine ultimo per trasmettere i corrispettivi senza incorrere in sanzioni è slittato ad oggi, lunedì 2 settembre. Affinchè i soggetti possano adempiere all’obbligo di trasmissione telematica dei dati, come indicato anche dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del luglio 2019, è possibile usufruire dei servizi online all’interno dell’area “Fatture e Corrispettivi” messi gratuitamente a disposizione dalla stessa Agenzia delle Entrate.
Il primo servizio, riguarda l’upload di un file contenente i dati dei corrispettivi complessivi di una intera giornata, distinti per aliquota IVA o con indicazione del regime di “ventilazione”, ovvero di un file compresso contenente i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate.
Il secondo servizio è semplicemente la compilazione dei dati dei corrispettivi giornalieri distinti per aliquota IVA o con indicazione di regime di “ventilazione”.
Un ulteriore via per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri è rappresentata da un sistema di cooperazione applicativa su rete internet, con servizio esposto tramite modello “web service, fruibile attraverso protocollo HTTPS, il quale non è altro che un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP , secondo le regole contenute nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
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